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LA FACOLTA' DI ECONOMIA COME PROMOTORE DI TIROCINI
DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PER I SUOI LAUREATI

 

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A)  Il ruolo della Facoltà e la finalità dei tirocini post laurea

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro la Facoltà, oltre ad organizzare tirocini formativi per gli studenti , promuove tirocini di orientamento al lavoro per i suoi laureati, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente (art. 18 l.n. 196/1997, d.m. n. 142/1998, Circolare Ministero del Lavoro-Direzione generale impiego 15 luglio 1998, n. 92).

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra la Facoltà e le organizzazioni interessate, in attuazione di specifi progetti formativi e di orientamento coerenti con la formazione già acquisita da un laureato in materie economiche. Le aziende e le altre organizzazioni interessate sono invitate a presentare richiesta di convenzione. Il progetto formativo deve indicare gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, i nominativi del tutor universitario e del responsabile aziendale, la durata, il periodo e l'orario di svolgimento del tirocinio, il settore aziendale di inserimento, eventuali spostamenti dal luogo di lavoro.
La durata complessiva dei periodi di tirocinio svolti durante tutto l'arco del corso di studi, non può superare i dodici mesi. Analogamente, la durata complessiva dei periodi di tirocinio svolti dopo il conseguimento del titolo di studio non puo' superare i dodici mesi (il tirocinio e le eventuali proroghe devono essere avviati entro i diciotto mesi successivi al conseguimento del titolo di studio).
Nel computo dei periodi di tirocinio non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.

 

B)  I rapporti con le organizzazioni che ospitano i tirocinanti

Come precisato dalla Circolare ministeriale, i soggetti ospitanti i tirocinanti sono tenuti «a favorire l’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell’organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro e a «designare il “responsabile aziendale” incaricato di seguire il tirocinante», in stretta collaborazione con il tutor indicato dalla Facoltà.
I rapporti che i soggetti ospitanti instaurano con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante è tuttavia tenuto a «svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; a seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; rispettare i regolamenti aziendali.» La Facoltà valuterà la coerenza tra l’attività effettivamente svolta dal tirocinante e il programma formativo concordato con l’organizzazione convenzionata, sia al fine di confermare le convenzioni già stipulate e di incentivare nuovi progetti formativi, sia al fine di monitorare i tirocini svolti dai propri laureati e il loro successivo eventuale inserimento lavorativo.

 

C)  Vincoli e opportunità per le organizzazioni che ospitano i tirocinanti

Secondo quanto previsto dal d.m. n. 142/1998 e dalla successiva circolare ministeriale, i rapporti che i datori di lavoro, privati e pubblici, intrattengono con i soggetti da essi ospitati, non costituiscono rapporti di lavoro.
I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti nei seguenti limiti:
—   aziende con non piu' di 5 dipendenti a tempo indeterminato, 1 tirocinante;
—   aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19, non piu' di 2 tirocinanti contemporaneamente;
—   aziende con piu' di 20 dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
Nell’ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all’unità superiore nell’ipotesi in cui la frazione sia pari o superiore a 0,5.
Le recenti misure legislative per favorire lo sviluppo, l’innovazione e la ricerca (Legge 24 novembre 2003, n. 326, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.274 del 25 novembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 181) hanno introdotto agevolazioni fiscali per i soggetti che ospitano i tirocinanti.

Ai sensi della l.n. 326/2003 art. 1,comma c), è escluso dalla tassazione sui redditi di impresa «l’ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d’istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi».
Secondo quanto previsto dalla stessa disposizione (art. 1 comma 2bis), «le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. L’Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia».
Ai fini della esclusione dalla tassazione, «l’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L’effettività delle spese di cui alla lettera c del comma 1 è comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l’effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione» (comma 3).
Tale incentivo «si applica alle spese sostenute nel primo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.» (comma 4).

 


Ultimo aggiornamento: 09.07.2010