LA FACOLTA' DI ECONOMIA COME PROMOTORE DI TIROCINI
DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PER I SUOI LAUREATI
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A) Il ruolo della
Facoltà e la finalità dei tirocini post laurea
Al
fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro la Facoltà, oltre ad organizzare tirocini
formativi per gli studenti , promuove tirocini
di orientamento al lavoro per i suoi laureati, coerentemente con quanto
disposto dalla normativa vigente (art. 18 l.n. 196/1997, d.m. n. 142/1998,
Circolare Ministero del Lavoro-Direzione generale impiego 15 luglio
1998, n. 92).
I tirocini
sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra la Facoltà
e le organizzazioni interessate, in attuazione di specifi progetti
formativi e di orientamento coerenti con la formazione già acquisita
da un laureato in materie economiche. Le aziende e le altre organizzazioni
interessate sono invitate a presentare richiesta di convenzione. Il
progetto formativo deve indicare gli obiettivi e le modalità di svolgimento
del tirocinio, i nominativi del tutor universitario
e del responsabile aziendale, la durata, il periodo e l'orario di svolgimento
del tirocinio, il settore aziendale di inserimento, eventuali spostamenti
dal luogo di lavoro.
La durata complessiva dei periodi di tirocinio svolti durante tutto
l'arco del corso di studi, non può superare i dodici mesi. Analogamente,
la durata complessiva dei periodi di tirocinio svolti dopo il conseguimento
del titolo di studio non puo' superare i dodici mesi (il tirocinio
e le eventuali proroghe devono essere avviati entro i diciotto mesi
successivi al conseguimento del titolo di studio).
Nel computo dei periodi di tirocinio non si tiene conto degli eventuali
periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello
civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
B) I rapporti
con le organizzazioni che ospitano i tirocinanti
Come precisato dalla Circolare ministeriale,
i soggetti ospitanti i tirocinanti sono tenuti «a favorire l’esperienza
del tirocinante nell’ambiente di lavoro mediante la conoscenza
diretta delle tecnologie, dell’organizzazione aziendale nonché
la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro e
a «designare il “responsabile aziendale” incaricato di
seguire il tirocinante», in stretta collaborazione con il tutor
indicato dalla Facoltà.
I rapporti che i soggetti ospitanti instaurano con i tirocinanti non
costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante è tuttavia tenuto
a «svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene
ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi
e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; a seguire
le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi
esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; rispettare i regolamenti
aziendali.» La Facoltà valuterà la coerenza tra l’attività effettivamente
svolta dal tirocinante e il programma formativo concordato con l’organizzazione
convenzionata, sia al fine di confermare le convenzioni già stipulate
e di incentivare nuovi progetti formativi, sia al fine di monitorare
i tirocini svolti dai propri laureati e il loro successivo eventuale
inserimento lavorativo.
C) Vincoli e opportunità per le organizzazioni
che ospitano i tirocinanti
Secondo quanto previsto dal d.m. n. 142/1998 e dalla
successiva circolare ministeriale, i rapporti che i datori di lavoro,
privati e pubblici, intrattengono con i soggetti da essi ospitati,
non costituiscono rapporti di lavoro.
I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti nei seguenti limiti:
— aziende con non piu' di 5 dipendenti a tempo indeterminato,
1 tirocinante;
— aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato
compreso tra 6 e 19, non piu' di 2 tirocinanti contemporaneamente;
— aziende con piu' di 20 dipendenti a tempo indeterminato,
tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti
contemporaneamente.
Nell’ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni
di unità, tali frazioni si arrotondano all’unità superiore nell’ipotesi
in cui la frazione sia pari o superiore a 0,5.
Le recenti misure legislative per favorire lo sviluppo, l’innovazione
e la ricerca (Legge 24 novembre 2003, n. 326, "Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.274 del
25 novembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 181) hanno introdotto agevolazioni
fiscali per i soggetti che ospitano i tirocinanti.
Ai sensi della l.n. 326/2003 art. 1,comma c), è escluso
dalla tassazione sui redditi di impresa «l’ammontare delle spese
sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d’istruzione
secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali
non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di
studi».
Secondo quanto previsto dalla stessa disposizione (art. 1 comma 2bis),
«le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di
cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto
sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. L’Agenzia
delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a
consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia».
Ai fini della esclusione dalla tassazione, «l’attestazione di
effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto
indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis dal presidente
del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti
o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello
dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma
2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero
dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L’effettività
delle spese di cui alla lettera c del comma 1 è comprovata
dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli
studenti, da attestazioni concernenti l’effettiva partecipazione
degli stessi o da altra idonea documentazione» (comma 3).
Tale incentivo «si applica alle spese sostenute nel primo periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.» (comma 4).
Ultimo aggiornamento:
09.07.2010
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