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UNIVERSITÀ DI GENOVA

FACOLTÀ DI ECONOMIA

 

REGOLAMENTO

TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO E STAGES

 

 

Definizioni

Per Tirocini di Formazione ed Orientamento si intendono i percorsi di apprendimento pratico-applicativo svolti da studenti della Facoltà in periodi in cui tali studenti risultano iscritti ai percorsi formativi della Facoltà stessa (corsi di Laurea triennale o corsi di Laurea magistrale) presso imprese o enti convenzionati con la Facoltà o con l’Ateneo.

Per Stages si intendono i percorsi di apprendimento pratico-applicativo svolti da laureati (di primo o di secondo livello) della Facoltà presso imprese o enti convenzionati con la Facoltà stessa.

Le fondamentali differenze tra i tirocini e gli stages riguardano gli obiettivi, la selezione e l’acquisizione di crediti formativi:

  1. per quanto riguarda gli obiettivi: nel caso dei tirocini, il progetto formativo ha finalità pratico-applicative che integrano le conoscenze teoriche già acquisite o in corso di acquisizione nel percorso formativo universitario; nel caso degli stages, lo stagista si addestra allo svolgimento di uno specifico compito, nell’ambito dell’impresa o dell’ente che offre lo stage, anche allo scopo di essere sottoposto ad attenta osservazione e valutazione ai fini di un eventuale (e comunque auspicabile) “placement” presso la stessa impresa o ente o presso altre imprese o enti interessati alle competenze da lui acquisite;

  2. per quanto riguarda la selezione: nel caso dei tirocini, il cui svolgimento è un diritto per tutti gli studenti della Facoltà che si attengono alle regole di seguito specificate, tenendo conto delle preferenze di ciascuno studente che richiede un tirocinio, delle disponibilità di tirocini attivabili e dei loro progetti formativi, la Facoltà (Servizio Stages) contatta l’impresa o l’ente a cui intende destinarlo e ve lo invia; nel caso degli stages, il servizio stage, se richiestogli dal laureato della Facoltà o dall’impresa o dall’ente che offre lo stage, svolge un ruolo di orientamento; la selezione viene comunque effettuata dall’impresa o dall’ente offerente, con le modalità che essi ritengono più opportune. La “rosa” di laureati tra cui scegliere può essere fornita dalla Facoltà (Servizio Stages) o può essere individuata autonomamente dall’impresa o dall’ente tra i laureati inseriti nel database “Alma Laurea” o attraverso altre fonti informative;

  3. per quanto riguarda l’acquisizione di CFU: solo i tirocini, se conclusi positivamente, consentono allo studente di acquisire i crediti formativi nel numero determinato dal Consiglio di Facoltà in relazione ai diversi piani di studio.



A. Tirocini (per studenti)

1. Regole generali

a. Lo studente non può svolgere più di un tirocinio durante il suo intero percorso universitario nella Facoltà. Lo studente che intende svolgere un tirocinio deve dunque collocarlo nel corso di Laurea triennale o in quello di Laurea specialistica/magistrale, e svolgerlo interamente in uno o nell’altro periodo (diversamente, non completando il progetto formativo, non può acquisire alcun credito formativo: v. lett. d). Ciò, ovviamente, non esclude che lo studente che ha svolto un tirocinio nel primo triennio, una volta conseguita la Laurea di primo livello, possa svolgere uno stage come laureato, anche presso la medesima impresa,

b. Lo studente che intende svolgere un tirocinio deve indicare ciò preventivamente nel suo piano di studi.

c. Lo studente che svolge il tirocinio durante i corsi di Laurea triennali può avviarlo solo dopo avere acquisito almeno 90 CFU in tali corsi di Laurea. Non vi sono invece vincoli, quanto a CFU già acquisiti, per lo studente che svolge il tirocinio nei corsi di Laurea specialistica/magistrale.

d. Come per tutte le “altre attività formative”, è ammesso l’accreditamento di CFU soltanto per i tirocini svolti da studenti iscritti a corsi di Laurea della Facoltà. In particolare (v. lettera a), non sono considerati tirocini i periodi di formazione e orientamento in azienda svolti da soggetti che abbiano già acquisito la Laurea triennale e che non siano ancora iscritti alla Laurea specialistica. Ciò non esclude che, in questi periodi, essi possano svolgere uno stage per laureati, che tuttavia - come qualsiasi stage per laureati - non comporta il riconoscimento di CFU.

e. La durata del tirocinio è trimestrale; su richiesta motivata dell’impresa ospitante e con l’assenso del tirocinante essa può essere prolungata per un massimo di altri tre mesi. In ogni caso non può essere inferiore alle 20 ore settimanali o comunque alle 240 ore nel trimestre.

f. Lo svolgimento del tirocinio, se concluso positivamente, dà diritto all’acquisizione di 6 CFU per gli studenti del vigente ordinamento e di 5 CFU per gli studenti dell’ordinamento precedente.

2. Tutorship, valutazione e accreditamento dei tirocini

a. Ciascun tirocinio è supportato da una doppia tutorship, esterna e interna: un tutor indicato dall’impresa o dall’ente che offre il tirocinio, nella persona che più direttamente si rapporterà con il tirocinante durante lo svolgimento dello stesso tirocinio; un tutor della Facoltà. Fermo restando che, per i tirocini connessi con prove finali, il tutor universitario dovrà comunque essere il relatore dell’elaborato (laurea triennale) o della tesi (laurea specialistica/magistrale), le tutorship interne verranno distribuite dalla Commissione, in base alla coerenza dei progetti formativi con insegnamenti curriculari, tra i docenti della Facoltà, che potranno delegare ricercatori anche non strutturati (es. assegnisti, cultori della materia, etc.) ma che manterranno comunque la responsabilità della tutorship.

b. Ferme restando le competenze e le responsabilità didattiche nella stesura/approvazione del progetto formativo, da un punto di vista gestionale il compito del tutor della Facoltà consiste essenzialmente nel verificare, anche con brevi contatti con il tutor dell’impresa o dell’ente ospitante, che il tirocinio si stia svolgendo come previsto, nel ricevere eventuali lamentele del tirocinante, verificandone l’attendibilità con il tutor dell’impresa, nell’attivarsi in caso di reiterati comportamenti non coerenti con il progetto formativo da parte dell’impresa o dell’ente. In questo caso, se tali comportamenti sono comprovati, la Commissione può motivatamente annullare la convenzione e fare cessare il tirocinio, escludendo l’impresa anche da successive offerte di tirocini a studenti o di stages a laureati della Facoltà inquadrabili in questo regolamento.

c. Il tirocinante può non concludere il tirocinio, dopo averne dato, con un congruo anticipo, comunicazione all’impresa ospitante ed al servizio stages. L’impresa o ente ospitante non possono invece interrompere un tirocinio in corso, salvo i casi (previsti nella convenzione), in cui il tirocinante sia venuto meno agli obblighi assunti. In entrambi questi casi (interruzione volontaria da parte del tirocinante o interruzione legittima da parte dell’impresa ospitante), il tirocinio, in quanto non concluso, non è suscettibile di alcun accreditamento. Solo nel caso in cui l’interruzione del tirocinio sia espressamente imposta dalla Facoltà in presenza di comportamenti dell’impresa non coerenti con il progetto formativo, il tirocinante ha diritto a svolgere un altro tirocinio “complementare” per un periodo adeguato, definito dalla stessa Commissione, al fine di completare il periodo minimo di tirocinio e acquisire i relativi crediti.

d. Al termine del tirocinio il tutor dell’impresa o dell’ente ospitante deve redigere una breve relazione sul suo avvenuto svolgimento e sul suo esito, inviandola tempestivamente al Servizio Stages della Facoltà. Tale relazione, controfirmata dal turor della Facoltà che ha seguito il tirocinante se questi concorda con quanto espresso dall’impresa o accompagnata da un’annotazione del tutor della Facoltà in cui questi motiva il suo eventuale dissenso, viene esaminata dalla Commissione che, se il progetto formativo previsto per il tirocinio risulta svolto, procede all’assegnazione dei crediti formativi previsti dall’ordinamento didattico con registrazione sull’apposito registro e sul libretto universitario dello studente.

e. Eventuali tirocini svolti dallo studente con modalità difformi da quelle previste in questo Regolamento non sono di norma suscettibili di accreditamento da parte della Facoltà. Eccezionalmente, solo qualora sussistano i requisiti di seguito specificati, un tirocinio svolto da uno studente della Facoltà presso un’impresa o un ente non convenzionato con la Facoltà stessa, può essere assimilato con quelli offerti dalla Facoltà, ai soli fini dell’assegnazione dei CFU, se:

e.1 tale tirocinio ha avuto una durata di almeno 6 mesi durante i quali il partecipante risultava iscritto a un corso di Laurea triennale o ad un corso di Laurea specialistica/magistrale della Facoltà;

e.2 l’ente promotore è un ente pubblico che presenta, tra i suoi fini istituzionali, quello di promuovere e verificare lo svolgimento di tirocini:

e.3 l’ente o l’impresa ospitante hanno certificato il buono svolgimento del tirocinio;

e.4 l’oggetto del tirocinio è stato coerente con i programmi formativi specifici della Facoltà di Economia dell’Università di Genova.

f. Ai tirocini svolti all’estero nell’ambito di programmi internazionali dell’Ateneo (ad es. “Erasmus Placement” e “MAE-CRUI”) vengono assegnati i crediti come ad un qualsiasi tirocinio.

g. Ai “tirocini professionali” svolti secondo quanto stabilito nell’accordo tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e l’Università degli Studi di Genova, a partire dalla sua entrata in vigore, vengono assegnati 12 CFU come stabilito nell’art. 5 - c. 8 di tale Accordo.

B. Stages (per laureati)

I laureati della Facoltà che intendono svolgere uno stage presso imprese o enti convenzionati con la Facoltà o che sono invitati dalle stesse imprese o enti a presentare la loro candidatura per essere selezionati a tal fine, lo segnalano al Servizio Stage della Facoltà che si attiva per illustrare loro le disponibilità di stages e per assisterli sia nell’individuazione dei progetti formativi offerti e disponibili più coerenti con le loro propensioni e con la loro specifica preparazione universitaria, sia nei contatti preliminari con le imprese o gli enti offerenti, cui spetta comunque la selezione tra i candidati.

Gli stages per laureati della Facoltà sono sottoposti alle norme ed alle procedure prescritte in questo regolamento, ad esclusione di quelle riguardanti:

  1. la durata: massimo 6 mesi, proroghe comprese, nei 12 mesi successivi al conseguimento del titolo, come prescritto nell’art. 11 della L. 248/11.

  2. l’eventuale interruzione dello stage da parte sia dello stagista che dell’impresa ospitante, che è libera da entrambe le parti;

  3. l’accreditamento (CFU) che comunque non sussiste.

Anche gli stages per laureati della Facoltà sono sottoposti a doppia tutorship. In questo caso tuttavia il tutor interno – salvo espressa richiesta di un docente della Facoltà – è il responsabile del servizio stages della Facoltà ed il suo compito, oltre a quello di monitorare il corretto svolgimento dello stage, è quello di verificare le prospettive di “placement” dello stagista presso l’impresa ospitante ed anche la spendibilità altrove della formazione applicativa e delle competenze acquisite.

Anche gli stages per laureati della Facoltà, come i tirocini per studenti, garantiscono la copertura assicurativa INAIL a carico dell’Università.

Eventuali rimborsi spese ai tirocinanti e/o agli stagisti vengono pattuiti dall’impresa o dall’ente ospitante direttamente con il tirocinante o con lo stagista.



C. Tirocini e stages all’estero

Gli eventuali stages all’estero vengono in generale considerati positivamente dalla Facoltà, sia che si tratti di periodi di formazione applicativa offerti da imprese o enti italiani in loro filiali o sedi estere, sia che si tratti di offerte direttamente provenienti da imprese con sede all’estero. Per gli studenti ed i laureati della Facoltà valgono le stesse norme previste in questo regolamento per i tirocini e gli stages in Italia.

Per i tirocini e gli stages svolti in Paesi UE, vale la copertura assicurativa INAIL a carico dell’Università; per gli altri Paesi (extracomunitari), è necessario che l’impresa/ente o il tirocinante stesso provvedano ad una copertura assicurativa per gli infortuni anche se si tratta di tirocini attivati presso sedi di organismi internazionali italiani (es.: ICE, ENIT.), compresi gli istituti italiani di cultura all’estero.

Anche il tirocinio svolto all’estero dà diritto ad acquisire i CFU, purché siano soddisfatti i requisiti richiesti al punto A Tirocini (per studenti) del presente regolamento.



D. Tirocini studenti Erasmus

Per gli studenti Erasmus in entrata, che seguono attività formative nei corsi di Laurea della Facoltà, è ammessa la richiesta di tirocini da svolgere in Italia con il coordinamento del servizio stages della Facoltà, di concerto con il Servizio relazioni internazionali, solo a queste condizioni:

a. che nel corso di Laurea di provenienza il tirocinio sia previsto;

b. che gli interessati dimostrino una piena conoscenza della lingua italiana;

c. che essi abbiano già acquisito almeno 90 CFU, di cui almeno 15 presso la Facoltà di Economia dell’Università di Genova;

d. che la sede universitaria di provenienza sia dotata di un servizio stages e garantisca espressamente condizioni di reciprocità agli studenti Erasmus in uscita dalla Facoltà di Economia dell’Università di Genova;

e. indipendentemente dagli accreditamenti per i tirocini previsti dalle sedi universitarie di provenienza, eventuali tirocini svolti in Italia da studenti Erasmus in entrata coordinati dalla Facoltà di Economia dell’Università di Genova, se conclusi positivamente, sono accreditati per 6 CFU. D’altro canto ad eventuali tirocini svolti positivamente all’estero da studenti Erasmus in uscita dalla Facoltà di Economia dell’Università di Genova, verranno riconosciuti 6 CFU, previa certificazione del loro svolgimento e del loro esito positivo da parte delle strutture universitarie estere ospitanti, nonché se la loro durata è stata almeno trimestrale. Ciò indipendentemente dagli accreditamenti previsti nella sede estera che ha coordinato tali tirocini.



E. Supporti informativi

Nel sito della Facoltà (www.economia.unige.it) è disponibile un elenco delle imprese e degli enti convenzionati con la Facoltà stessa. Sempre nel sito è consultabile anche l’offerta delle imprese e degli enti disponibili ad accogliere studenti e laureati della Facoltà. Le ulteriori informazioni vanno richieste al servizio stages che dispone di costanti aggiornamenti.

Allo scopo di facilitare e velocizzare le relazioni con le imprese e con gli enti che offrono tirocini e stages, tutte le procedure riguardanti le relazioni tra le imprese e gli enti ed il Servizio Stages della Facoltà si avvalgono di supporti in formato elettronico e possono quindi essere espletate a distanza in tempo reale. Il Servizio Stage della Facoltà opera gratuitamente sia per le imprese e gli enti convenzionati, sia per quelli che intendono valutare l’opportunità di stipulare nuove convenzioni.

Della veridicità delle dichiarazioni delle imprese e degli enti contenute nelle domande di convenzione che hanno implicazioni di carattere giuridico (ad esempio: numero degli addetti, cui è subordinato il numero massimo di tirocini o di stages attivabili, non sovrapposizioni tra tirocini o stages e praticantato ai fini dell’iscrizione agli albi professionali, ecc.) sono giuridicamente responsabili le imprese o gli enti dichiaranti.



F. Disposizioni finali

Questo regolamento, proposto dalla Commissione Stages integra e sostituisce gli indirizzi e le delibere precedenti in tema di tirocini e di stages della Facoltà.

Eventuali modifiche di questo regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Facoltà.



Per quanto non specificato in questo Regolamento si rinvia alle norme di legge vigenti in tema di stage e agli indirizzi emanati dall’Ateneo, rispetto ai quali questo Regolamento è coerente.

 


Ultimo aggiornamento: 22.12.2011